Il terzo trasportato non deve dimostrare la colpa

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La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16181/2015, ribadisce che il terzo trasportato non deve dimostrare la colpa per chiedere alla compagnia assicuratrice del veicolo il risarcimento del danno non patrimoniale e che nei suoi confronti sono nulle le pattuizioni di c.d. clausola esclusiva di guida del veicolo.
La Suprema Corte conferma che la norma di cui all’art. 141 CdA disciplina una fattispecie complessa, ancorata all’art. 122, n. 2, D.Lgs. 209/2005, il quale prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura dei danni ai terzi trasportati, e tale copertura sussiste qualunque sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.
E’ proprio la previsione dell’art. 122, n. 2, coniugata con quella dell’art. 141, infatti, che consente al terzo trasportato l’azione diretta “introducendo nella fattispecie costitutiva dell’azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile (Cass. Ord. n. 29276/2008)”.

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