Lesioni colpose, la Cassazione ritorna sulla differenza tra momento consumativo del reato e termine di proposizione della querela

Il terzo trasportato non deve dimostrare la colpa
14 Maggio 2019
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La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza della sez. IV (n. 12701 del 29/03/2016) è ritornata sulla differenza tra il momento consumativo del reato ed in termine per sporgere querela stabilendo che “il reato di lesioni personali colpose, di cui all’ art.590 cp., è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione (ex multis Cass. Pen. sez. IV, 8 novembre 2011 n. 8904).”

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