Per la valutazione del danno non patrimoniale riferimento alle Tabelle

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19211/2015, affronta il tema del risarcimento del danno non patrimoniale, sottolineando l’importanza che assume, in tale contesto, il sistema delle tabelle.
Il danno non patrimoniale, a differenza di quello patrimoniale, è insuscettibile di una precisa quantificazione: a tale difficoltà deve, quindi, supplire il giudice che, a norma dell’art. 1226 c.c., determina, con propria valutazione equitativa, “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, ovvero un risarcimento che sia congruo e non meramente simbolico.
La “valutazione equitativa” che, come visto, è strettamente legata al concetto di danno non patrimoniale, comporta un’attenta analisi delle concrete modalità di svolgimento dell’evento lesivo: l’equità, da intendersi come adeguatezza e proporzionalità, consente di assolvere alla fondamentale funzione di “garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”.
Tale analisi, dunque, essendo finalizzata all’eliminazione delle “disparità di trattamento” e delle “ingiustizie” attraverso una corretta personalizzazione del risarcimento, da un lato non può ancorarsi a dei criteri che risultino essere troppo rigidi e, dall’altro, non può neppure basarsi completamente sulla mera intuizione soggettiva del giudice.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, quindi, una valida soluzione è stata individuata nel sistema delle tabelle, ritenuto idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall’art.1226 c.c.
Lo stesso legislatore ha fatto espressamente riferimento a tali tabelle: in particolare, per quanto riguarda la liquidazione delle lesioni cd. micropermanenti (le lesioni di lieve entità che comportino fino al 9% di invalidità), l’art. 139 del codice delle assicurazioni private ha introdotto una tabella unica nazionale.
Tanto non è avvenuto per la liquidazione delle lesioni di non lieve entità (dette macropermanenti): ciò ha comportato che, in questi casi i giudici abbiano di norma fatto ricorso alle tabelle elaborate presso i diversi Tribunali.
Ultimamente, la Corte ha sottolineato l’importanza delle Tabelle di Milano in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a garantire una valutazione equa: “la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, e, conformemente, Cass., 22/12/2011, n. 28290).
La Corte è, poi, andata oltre, precisando “che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402)”.

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