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Infortuni sul lavoro

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L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento (ad es. traumatico), che avviene per la cd. causa violenta, in occasione di lavoro dal quale deriva la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni consecutivi.

I PRESUPPOSTI dell'infortunio sul lavoro sono così schematizzabili:
• Evento (ad es. traumatico) dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte;
• Nesso (rapporto causa-effetto) tra l'evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa (occasione di lavoro);
• Tempo (durata) dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni consecutivi;
• Causa violenta: una azione esterna all'organismo, rapida, determinata ed intensa che causa direttamente l'evento traumatico (Corte di Cassazione n. 239/2003) .

Deve esistere, infatti, un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il concetto va ben oltre l’evento lesivo che si verifica durante l’orario di lavoro, in quanto in esso vengono ricomprese anche tutte quelle situazioni ambientali in cui il lavoratore può trovarsi, come l’evento lesivo che si potrebbe verificare durante il normale tragitto di andata e ritorno tra la sua abitazione e il luogo in cui svolge il suo lavoro (cd. infortunio in itinere) (Cass. 14/01/2014 n.586; Cass. Civile 22 Febbraio 2012, n.2642).
1INFORTUNIO IN ITINERE
Il D.Lgs. n. 38 del 2000 ha previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per poter essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso effettuato per recarsi sul lavoro e quindi l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo se il lavoratore compie interruzioni o deviazioni che non sono necessarie. L'infortunio in itinere è quell'evento accidentale che può avvenire mentre il lavoratore si reca o torna dal lavoro. Dal 1° gennaio 2000 opera a livello generale la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in itinere.

Può essere riconosciuto se avviene:
• durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
• durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il dipendente ha più rapporti di lavoro;
• durante il normale percorso andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Non viene riconosciuto, invece:
• in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessaria;
• qualora l'infortunio sia dovuto all'abuso di sostanze (alcol, psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni);
• in caso di guida senza patente.

Secondo la giurisprudenza, “l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sposti con il proprio mezzo di trasporto ove l'uso del mezzo privato rappresenti non una necessità per la mancanza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti stradali” (tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2012 15059).

Nel particolare, la Suprema Corte con la sentenza n. 17752/2010, ha statuito che “la sussistenza di esigenze di bilanciamento delle esigenze di lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore, pur se finalizzate ad accreditare condotte di vita improntate a maggior comodità o a minor disagio, non sono di per sé sufficienti per il riconoscimento dell'infortunio "in itinere" in assenza della dimostrazione dell'effettiva necessità dell'utilizzo del mezzo privato”. L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici ma si avvale di un mezzo privato, sempre che questo sia necessario (ad esempio quando mancano i mezzi pubblici o pur essendoci non consentono al lavoratore di essere sul posto di lavoro in orario o quando comportano un eccessivo disagio in relazione alle esigenze familiari del lavoratore). “In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada” (Cassazione civile sez. VI 03/11/2011 n 22759).
2DIFFERENZA CON LA MALATTIA PROFESSIONALE
L’infortunio sul lavoro va distinto dalla malattia professionale. In entrambi i casi il lavoratore, in occasione dello svolgimento del lavoro, contrae una malattia del corpo ma nell’infortunio sul lavoro la causa della malattia deve essere una cd. causa violenta. Con questo concetto si fa riferimento ad un evento che segue un’azione intensa e concentrata nel tempo che causa lesioni o la morte del lavoratore. Nella malattia professionale, invece, la lesione della salute avviene per una cd. causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo.

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