Sinistri stradali

Malasanità
4 Maggio 2019

Sinistri stradali

Two cars crashed. Close up image

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Le condizioni di procedibilità per l’azione di risarcimento sono descritte dall’art. 145 CdA che prevede due ipotesi possibili:
Comma 1 ORDINARIA (azione di risarcimento esercitata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, art. 148 CdA );
Comma.2 RISARCIMENTO DIRETTO ( o Indennizzo diretto ) art. 149 CdA.
In entrambi i casi l’azione diviene proponibile solo allo scadere di 60 giorni in caso di danno alle cose, ovvero di 90 giorni in caso di danno alla persona. Detti termini, di 60 ovvero di 90 giorni, decorrono dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 CdA.
1PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO
L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni prescrive che in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Entro 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento, ovvero a comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Detto termine di 60 giorni è poi ridotto a 30 quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Tale obbligo in capo alle società assicurative sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. In questo caso, la denuncia del sinistro deve essere indirizzata alla propria compagnia assicuratrice, mentre la richiesta di risarcimento danni deve essere presentata alla compagnia assicuratrice del responsabile dell'incidente.

IN SINTESI:
Una volta ricevuta la richiesta, la compagnia deve formulare un'offerta al danneggiato (o specificare i motivi per i quali non reputa opportuno presentare una offerta), entro i seguenti termini:

30 giorni se è stato firmato il CID;
60 giorni se viene richiesto un risarcimento solo per danni alle cose;
90 giorni se viene richiesto un risarcimento per danni anche alle persone.

Nel caso in cui la compagnia assicurativa non risponde entro i predetti termini, o se la persona danneggiata non accetta la proposta di risarcimento, è possibile iniziare il procedimento giudiziario (con il D.L. 132/2014 è previsto l'obbligo di attivare la procedura della negoziazione assistita da parte di chi intenda richiedere un risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti, oltre per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione dei crediti di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I).

La richiesta di risarcimento:
a) deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
b) deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione attestante che lo stesso danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Dispone ancora l’art. 148 in esame che l’impresa di assicurazione ha la possibilità di richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, pur restando comunque tenuta al rispetto dei termini innanzi visti anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
Quando la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta, allora l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni. In tal caso i termini già visti decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. A questo punto il danneggiato è di fronte ad un’alternativa, accettare o meno l’offerta pervenutagli da parte dell’assicuratore.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Peraltro, nell’opposta ipotesi che il danneggiato comunichi di non accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione sarà comunque tenuta a corrisponde, entro il medesimo termine dei 15 giorni, la somma offerta al danneggiato che sarà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Potrebbe poi verificarsi una ulteriore ipotesi, ovvero che il danneggiato ometta di far pervenire qualsivoglia risposta, positiva o negativa, all’impresa di assicurazione (omessa risposta). In questo caso, decorsi 30 giorni dalla comunicazione l'impresa stessa corrisponderà al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti visti per il caso di rifiuto da parte del danneggiato.
2INDENNIZZO DIRETTO
Cos’è?

L'indennizzo diretto, anche conosciuto come risarcimento diretto, è una speciale procedura di liquidazione dei danni che derivano da un sinistro stradale introdotta dal Codice delle Assicurazioni private dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che può essere attivata in presenza di determinate condizioni e che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla propria Compagnia assicuratrice secondo un meccanismo che dovrebbe garantire un risarcimento in tempi decisamente più ristretti. Il risarcimento diretto è comunque una procedura facoltativa per il danneggiato.
La Corte Costituzionale ha dichiarato che la procedura di indennizzo diretto, prevista dagli articoli 149 e seguenti del D.lg. 209/05, è solo una facoltà del danneggiato (sentenza n. 180 del 19/06/2009).

Quando si applica?
La procedura di risarcimento diretto si applica tendenzialmente a tutti i sinistri stradali tra due veicoli ad eccezione di quelli che coinvolgono:
più di due veicoli (si pensi ai c.d. tamponamenti a catena);
un veicolo non regolarmente assicurato;
un non immatricolato in Italia;
un veicolo non a motore;
un pedone, un ciclista o un bene immobile (si pensi all’ipotesi del conducente che, perdendo il controllo, vada a sfondare la vetrina di un negozio);
una macchina agricola o veicolo speciale.

Inoltre la procedura di indennizzo diretto non può essere attivata quando:
non c’è stato scontro tra veicoli;
dal sinistro sono derivate gravi lesioni che portano ad una invalidità permanente superiore al 9%.

La richiesta di risarcimento
Se l’indennizzo diretto trova applicazione, il danneggiato deve formulare una richiesta di risarcimento alla propria Compagnia assicuratrice.
Gli obiettivi sono di fatto due:
consentire al danneggiato di ottenere un risarcimento in tempi brevi;
mettere la Compagnia assicuratrice nelle condizioni di rispettare queste tempistiche e di formulare un’offerta evitando così il contenzioso davanti al Giudice.

La richiesta deve contenere una serie di informazioni necessarie per definire la pratica rapidamente, infatti, deve specificare:
il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
la dinamica dell’incidente;
il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
l’entità delle lesioni subite;
l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.

In ogni caso è sempre opportuno specificare:
se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza (es.: Carabinieri) e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano.

La richiesta va inviata a mezzo lettera raccomandata alla propria Compagnia assicuratrice, ma è sempre opportuno inviare la stessa richiesta anche alla Compagnia assicuratrice del mezzo danneggiante perché, essendo una procedura facoltativa, se si intende optare per l’ordinaria richiesta alla Compagnia del danneggiante occorre comunque metterla nelle condizioni di trattare il sinistro.

La procedura di risarcimento
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore). Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a

formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.
Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.
L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici piuttosto che da una richiesta di perizia. In questo caso il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti. Se si rifiuta il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resta sospeso. Ciò significa che finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice.

Quando viene formulata l’offerta può accadere che:
il danneggiato dichiari di accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni. Tuttavia prima di ricorrere al Giudice vi è l'obbligo, introdotto dal D.L n. 132/2014, di tentare di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.
3TERZI TRASPORTATI
Quale procedura di risarcimento devono utilizzare i TERZI TRASPORTATI?

1) Per i terzi trasportati non è utilizzabile la procedura di risarcimento diretto.
2) Essi vengono perciò risarciti in base alla procedura ordinaria, e devono richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale erano a bordo al momento del sinistro.

Quali obblighi ha la Compagnia assicuratrice una volta ricevuta la richiesta di risarcimento?
l'Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (oppure deve comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:

30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose, ma solo in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose, qualora la denuncia di sinistro sia sottoscritta dal solo danneggiato;
90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

In quali casi il danneggiato potrà agire in giudizio contro la propria Impresa Assicuratrice?

1) quando quest'ultima abbia respinto la richiesta;
2) non abbia comunicato l'offerta o il diniego nei termini previsti;
3) oppure qualora non si sia giunti ad un accordo sull'offerta stessa.

Dopo quanti giorni è possibile proporre l'azione contro la propria Impresa Assicuratrice?

L'azione è esperibile quando siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni ai soli veicoli) o 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità) decorrenti dalla data di richiesta di risarcimento danni inviata all'impresa assicuratrice.
4FONDO DI GARANZIA
Che cos'è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito con la Legge 990/69 (artt. 19 e ss.), operativo dal 12 giugno 1971, ed è finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale ed il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione sulla responsabilità civile.
Il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.

I^ Ipotesi
Nel caso in cui il veicolo (o natante) non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona).

II^ Ipotesi
In assenza della copertura assicurativa del veicolo, il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose vanno risarciti integralmente). Incombe al danneggiato l'onere di provare la mancanza di copertura assicurativa del danneggiante. Questa prova viene considerata raggiunta o per ammissione esplicita del responsabile, oppure attraverso il rapporto dei Pubblici Ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro. Va comunque rilevato che ove manchi la risposta del responsabile all'invito di indicare il nominativo della propria compagnia assicuratrice, la prova della mancanza di copertura assicurativa non si considera raggiunta. Il danneggiato, infatti, deve in questo caso provare di aver usato l'ordinaria diligenza nell'eseguire le opportune indagini e che le stesse hanno avuto esito negativo senza sua colpa.

III^ Ipotesi
Nel caso in cui, invece, l'impresa assicuratrice si trovi in liquidazione coatta amministrativa, il Fondo di garanzia è tenuto al risarcimento di tutti i danni, senza limiti, alle persone (patrimoniali e non) e alle cose. Il risarcimento sarà pagato dall'Impresa Designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005)

IV^ Ipotesi
I veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose (introdotta dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/2005).
Il Decreto Legislativo n.198 del 6.11.2007 (entrato in vigore il 24.11.2007) ha poi innovato lo stesso Codice delle Assicurazioni, introducendo due ulteriori ipotesi (art. 283, comma 1, lett. d-bis); art. 283, comma 1, lett. d-ter):

V Ipotesi
Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;

VI Ipotesi - sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria e, pertanto, si sostituisce a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.
La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell'art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall'Ivass con provvedimento valido per un triennio (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015

Contattaci